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Nuove regole di garanzia IVA per le imprese extra UE: requisiti per il rappresentante fiscale in Italia

A seguito dell'introduzione dell'aggiornamento dei requisiti di garanzia IVA per le imprese extra-UE, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ulteriori indicazioni per i rappresentanti fiscali. A partire dal 17 aprile 2025 entreranno in vigore i nuovi obblighi procedurali previsti da Articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972finalizzati a migliorare la compliance in materia di IVA.

Nuovi requisiti per il Rappresentante fiscale in Italia

Le entità che attualmente agiscono o intendono agire come rappresentanti fiscali in Italia devono ora presentare:

  • Una dichiarazione che confermi il rispetto degli standard di integrità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a)-d) del Decreto Ministeriale n. 164/1999.
  • Una garanzia finanziaria, scalata in base al numero di contribuenti rappresentati, che va da 30.000 a 2.000.000 di euro.

Questi documenti devono accompagnare il modulo di registrazione IVA all'avvio dell'attività o all'aggiornamento dei dati di registrazione e devono essere presentati alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente.

Linee guida dettagliate per la presentazione delle domande

  • Per le persone giuridiche, ogni rappresentante legale elencato nella dichiarazione IVA deve presentare individualmente una dichiarazione di integrità.
  • Eventuali cambiamenti nella rappresentazione richiedono dichiarazioni aggiornate.
  • Le garanzie devono essere valide per un minimo di 48 mesi. e possono essere forniti tramite:
    • (a) Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, con documentazione di supporto.
    • (b) garanzie bancarie o fideiussioni, utilizzando i modelli ufficiali delle autorità fiscali.

L'Agenzia delle Entrate valuterà le garanzie presentate e confermerà lo status di rappresentante fiscale solo dopo l'approvazione.

È necessaria un'azione immediata per i rappresentanti fiscali esistenti

I rappresentanti attivi dal 17 aprile 2025 devono presentare la documentazione necessaria e la garanzia finanziaria entro il 16 giugno 2025. La mancata osservanza può comportare la revoca della registrazione IVA per le entità rappresentate.

Sanzioni in caso di non conformità

L'inosservanza di questi obblighi può portare a sanzioni amministrative che vanno da 3.000 a 50.000 euro. In particolare, queste multe non possono essere ridotte in base al principio del "cumulo giuridico", evidenziando l'importanza di un adempimento tempestivo.

Obblighi per le imprese non residenti

Le imprese con sede al di fuori dell'UE o del SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie tramite un rappresentante fiscale in Italia devono conformarsi all'articolo 35, comma 7-quater, del DPR 633/72. Ciò include la prestazione di una garanzia finanziaria per richiedere o mantenere l'iscrizione nella banca dati VIES (utilizzata per monitorare le imprese con partita IVA che effettuano scambi intracomunitari).

Se un'azienda straniera non ha ancora un numero di partita IVA italiano, deve presentare la garanzia al momento della presentazione:

  • Depositare la dichiarazione di inizio attività, e
  • Richiesta di registrazione al VIES.

Requisiti di garanzia per le entità non UE

  • Importo minimo: €50,000
  • Forme accettate: Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garanzia bancaria o fideiussione.
  • Beneficiario: L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la giurisdizione fiscale del rappresentante.
  • Validità: Almeno 36 mesi

Conseguenze della mancata prestazione di una garanzia

Se la garanzia richiesta non viene presentata nei tempi previsti, l'Agenzia delle Entrate emette una comunicazione formale di avvio del procedimento di cancellazione dell'impresa estera dalla banca dati VIES.

L'azienda ha quindi 60 giorni di tempo per adeguarsi. Se la garanzia non viene ancora presentata dopo questo periodo, il numero di partita IVA italiano dell'azienda verrà disattivato per le transazioni intra-UE.

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